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DOPO DI  NOI: DIVARIO TRA NORD E SUD.

Una serena RIFLESSIONE alla  legge “Dopo di noi” del giugno 2016. Tutti parlano di traguardo! Traguardo raggiunto con la legge “Dopo di noi” CHE si riferisce al periodo di vita successivo alla scomparsa dei genitori o dei familiari  delle persone CON GRAVE DISABILITA’.

ANALIZZIAMO MEGLIO QUESTA LEGGE E SCOPRIAMO SE VERAMENTE POSSIAMO PARLARE DI TRAGUARDO.

La legge dice che i destinatari sono UNICAMENTE le persone con disabilità grave,  prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. PERTANTO QUESTA LEGGE NON SI APPLICA A PATOLOGIE E DISABILITA’ CONNESSE AL naturale invecchiamento o CAUSATE da patologie LEGATE alla senilità.

A QUESTO PROPOSITO, CHIAREZZA E’ Già’ STATA ESPRESSA DALL’art. 3 comma 3 della legge 104/92 CHE recita così:

“Qualora la minorazione abbia ridotto l’autonomia  personale correlata all’età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quello relazionale, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali”

QUALI DUNQUE GLI INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI? E’ NECESSARIO, PER CHIARIRE QUESTO ASPETTO, fare riferimento alla legge 328 del 2000 (legge di riordino dei servizi socio sanitari) la quale oltre a DARE UN ORDINE A tutta la materia dell’assistenza, prevede la stesura di un progetto individuale  nel rispetto della volontà del disabile stesso E dei suoi familiari CON LA collaborazione DEGLI operatori dell’ASL al fine di garantire la piena integrazione  dei soggetti disabili.

(questo passaggio non è molto chiaro. Per renderlo più chiaro potresti fare degli esempi su cosa si intende per progetto individuale, esempi pratici tanto per capire)

LA LEGGE SUL DOPO DI NOI NON E’ SLEGATA DALL’INTERO CONTESTO NORMATICO NAZIONALE ED EUROPEO: INFATTI ESSA RISPECCHIA GLI art 2, 3, 30,32 e 38 della Costituzione Italiana, LA carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone .

L’art 19 della Convenzione Onu dei diritti alle persone con disabilità  recita cosi: “le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligati a vivere in una particolare sistemazione”. Da questo l’impegno degli stati a  porre in atto le condizioni tali per attuare tale principio.

In Italia questo principio non è stato ancora recepito. Perchè?

Tutto viene limitato dal FONDO che è stanziato per la legge “Dopo di noi”, che viene ripartito per le varie regioni rispetto alla quota di persone con disabilità grave presenti nella fascia di età 18-64 anni, stimata sulla base degli accertamenti effettuati dal gennaio 2010. Quanto alle tipologie di intervento potranno essere di quattro tipi: programmi per favorire percorsi di deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento; realizzazione, ove necessario, di soluzioni per la permanenza temporanea in residenze extra familiari per fronteggiare le emergenze; interventi innovativi di residenzialità (alloggi di tipo familiare e cohousing); programmi per accrescere competenze e autonomia.

Ma di fatto cosa succede? A 2 anni dall’entrata in vigore della legge, il fondo è stato stanziato e suddiviso. COME E’ STATO IMPIEGATO DALLE regioni?

La Lombardia è la prima regione in cui i progetti di vita di persone con disabilità sono stati redatti, valutati, finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il dopo di noi e anche avviati: 275 persone con disabilità  andranno “a vivere da sole” e ALTRETTANTE 1.239 SEGUIRANNO. PURTROPPO scendendo la penisola tutto rallenta; ci sono regioni ancora in stallo. In Sicilia ancora le varie equipe delle Asl STANNO ANCORA CENSENDO gli utenti con disabilità grave PER capirne e valutarne gli effettivi bisogni. Ma poi? Si limiteranno a partire progetti per assistenza alla persona per lo più.  Ma i progetti di vita che la legge dovrebbe garantire?

(in questa parte affermi che in Sicilia i progetti si limiteranno all’assistenzialismo. Dato che la legge è nuova e che i procedimenti sono lunghi non puoi affermare con certezza che non verrà applicata, anche se magari sarà così. Inoltre sarebbe importante che citassi la fonte, da cui hai appreso le notizie di cui sopra,  riguardo alla Lombardia e alla Sicilia. Se hai una persona di riferimento che ti ha passato i dati, che ovviamente devono essere verificati, è bene citarla. Ogni qualvolta affermi qualcosa, devi essere certissima, se non lo sei basta usare il condizionale e non l’indicativo. )

Beh, si dice che: “ I SOGNI SONO PER I CORAGGIOSI” e  proprio con coraggio dobbiamo credere che il DOPO DI NOI diventi realtà in todos.

VIVIANA  GIGLIA

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