interdizione e inabilitazione
Nel nostro ordinamento la persona che ha compiuto diciotto anni è considerata capace di agire ovvero capace di compiere atti giuridici validi (vendere, comprare, fare procure, firmare cambiali ecc).
Fino a diciotto anni la di capacità di agire è tutelata dai genitori i quali sono i rappresentanti legali del minore.
I genitori infatti compiono per il figlio minorenne, tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari e, se si tratta di atti di straordinaria amministrazione (es. vendere e comprare immobili, accettare eredità ecc…), devono anche chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare (art. 320 del Codice Civile).
Gli ostacoli
Una persona che ha raggiunto la maggiore età, e che per il nostro ordinamento sarebbe capace di agire ossia capace di compiere atti giuridici validi, può, di fatto, non essere capace (la cosiddetta “incapacità naturale”) ed allora si possono presentare due tipi di difficoltà.
È bene premettere che un soggetto maggiorenne ed incapace può avere un rappresentante legale solo in forza di provvedimento del giudice. Nessuno, neanche i parenti più prossimi, diventa rappresentante legale per il semplice vincolo di parentela.
Il primo tipo di difficoltà è allora dato dall’impossibilità per il soggetto incapace di compiere un atto giuridico valido, proprio perché non ha un rappresentante legale: ciò accade ad esempio davanti ad un pubblico ufficiale o ad un medico, quando ci si rende conto che colui che deve manifestare il consenso è, di fatto, incapace.
Esemplificando: se il soggetto, che è di fatto incapace di agire, è titolare di un diritto di proprietà di un immobile e deve vendere il bene immobile non troverà nessun notaio disposto a fargli firmare l’atto di vendita e, tantomeno, una procura per essere rappresentato dal genitore, laddove ravvisi lo stato di incapacità.
Intendere e volere
Il secondo tipo di difficoltà può essere riscontrato nell’ambito di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che vengono compiuti dal soggetto incapace. Per il nostro ordinamento colui che non è stato interdetto, in quanto maggiorenne, compie atti astrattamente validi, salvo dimostrare poi, nel corso di un giudizio che l’atto è stato pregiudizievole e/o il terzo era in mala fede e che l’autore degli stessi era incapace naturale (art. 428 c.c.).
Se ad esempio, il soggetto incapace naturalmente compra un libro o una bicicletta ad un prezzo sproporzionato, o peggio firma un assegno o una cambiale, non capendo il valore di ciò che firma, i contratti e i negozi unilaterali firmati saranno strettamente validi, salvo poi impugnarli, promovendo un processo per annullarli, nel quale dovrà essere data prova di quanto sopra e dimostrata l’incapacità naturale dell’autore.
Se un soggetto maggiorenne è totalmente incapace di intendere e di volere, il nostro ordinamento prevede che debba essere interdetto (anche nell’ultimo anno prima del compimento della maggiore età).
Se un soggetto maggiorenne è parzialmente incapace di intendere e di volere il nostro ordinamento prevede che possa essere inabilitato (artt. 415 c.c. e 416 c.c).
Esiste poi l’istituto – relativamente recente – dell’amministratore di sostegno.
Vediamo per sommi capi in cosa consistono gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.
L’interdizione
Interdire significa che l’incapace maggiorenne (ed anche nell’ultimo anno della sua minore età), previa dichiarazione del Tribunale della sua incapacità ossia previa dichiarazione di interdizione, ritorna allo stato giuridico del minorenne. Il Tribunale accerta la sua incapacità e nomina un rappresentante legale ossia un tutore.
Per tale motivo in alcuni Paesi della Comunità Europea la procedura viene definita come “prolungamento dell’esercizio della potestà genitoriale”, perché di fatto, il tutore diviene il rappresentante legale dell’interdetto esattamente come se quest’ultimo fosse minorenne.
Il vantaggio immediato è che il tutore rappresenta legalmente l’interdetto per cui nei casi di cui sopra, se l’interdetto deve vendere un bene immobile (esattamente come capita al genitore per il figlio minorenne), il tutore, previa autorizzazione del Giudice, potrà manifestare validamente il consenso davanti al notaio in nome e per conto dell’interdetto ed ugualmente potrà validamente manifestare il consenso per un intervento medico ed ancora, nel caso in cui si debba annullare un negozio giuridico compiuto da un incapace, la prova della sua incapacità sarà semplicissima essendoci una sentenza di interdizione.
Problemi culturali
La cultura della tutela in Italia stenta ad affermarsi, in quanto “marchiare” attraverso un processo con una sentenza di interdizione il figlio, il fratello, il padre, spaventa tutti. Inoltre è diffusa la convinzione secondo cui, comunque, l’unica funzione del tutore, sia la gestione del patrimonio dell’interdetto, gestione che diventa più complessa perché passa attraverso il controllo del Tribunale.
Tuttavia vi sono anche degli indubbi vantaggi nel ricorso all’istituto dell’interdizione per il soggetto incapace: infatti essere rappresentante legale del proprio figlio agevola i genitori nei casi di cui sopra.
A ben vedere peraltro il tutore non è solo il rappresentante legale e gestore del patrimonio, ma è colui che dovrebbe, ex art. 357 c.c., avere cura della persona del tutelato. Il tutore ha quindi anche una rilevante funzione nella cura morale della persona.
Ciò significa ad esempio che i genitori, se il figlio è interdetto, possono scegliere nella loro vita un futuro tutore che conosca il loro figlio e che, quale persona fisica, sia in grado di assicurare all’interdetto quella continuità affettiva e di memoria del suo vissuto, anche dopo la morte dei genitori.
Il fatto che un Tribunale controlli l’operato del tutore può apparire un po’ gravoso, se il tutore è il genitore, ma diventa molto importante e costituisce una garanzia per gli stessi genitori, per il “dopo di loro”, sapere che il tutore, terzo estraneo, ha un controllo giuridico da parte del Tribunale.
L’inabilitazione
Il legislatore prevede che chi è parzialmente incapace possa essere inabilitato.
L’inabilitato, previa dichiarazione del Tribunale della sua parziale incapacità, diversamente dall’interdetto, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione da solo, mentre deve essere affiancato dal curatore per gli atti di straordinaria amministrazione e necessita sempre per questi ultimi, della autorizzazione del giudice tutelare.
Il curatore non è rappresentante legale ma deve firmare gli atti di straordinaria amministrazione insieme all’inabilitato valutando l’opportunità degli stessi preventivamente con il giudice.
L’atto senza la firma del curatore è annullabile.
Valgono anche per l’inabilitato le stesse considerazioni fatte per l’interdetto, ossia il curatore non si occupa solo dell’aspetto patrimoniale. Egli deve certamente amministrare il patrimonio insieme all’inabilitato in modo oculato, ma lo accompagnerà nelle scelte più importanti della sua vita e firmerà insieme a lui tutti gli atti di straordinaria amministrazione, il che costituisce una enorme protezione per l’incapace.
Anche in questo caso, soprattutto quando curatore è un terzo, il controllo del Tribunale sul suo operato e sulla sua condotta è una garanzia.
Conclusioni
Dobbiamo tener conto che oggi oltre a questi due strumenti giuridici per una tutela legale e patrimoniale duratura del soggetto incapace, se n’è affiancato un terzo: quello dell’amministratore di sostegno.
Questi strumenti se ben utilizzati, permettono ai genitori di operare serenamente nel campo giuridico quali legali rappresentanti (interdizione) o assistenti (inabilitazione) del figlio.
Inoltre, attraverso l’individuazione di un loro successore che sarà nominato alla loro morte o prima, i genitori possono offrire al figlio una tutela personalizzata per il “dopo di loro” con una ricerca di un tutore che avrà soprattutto cura morale del loro figlio ed anche cura del patrimonio.
Vedi anche: L’amministratore di sostegno
(di Maria Carla Barbarito, Avvocato – Per gentile concessione della rivista Mobilità)
Data: 09/01/2004
FONTE: https://www.handylex.org/linterdizione-e-inabilitazione/