Nel “Decreto aiuti” una indennità “una tantum” per pensionati ed altre categorie di soggetti.
Data: 18/05/2022
E’ stato pubblicato ieri in G.U. con decorrenza da oggi 18 maggio 2022, il Decreto Legge n. 50 che introduce delle “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
Esso verrà ora presentato alle Camere per la sua conversione in legge; introduce diverse misure in materia di energia, per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale, a sostegno della liquidità delle imprese e la ripresa economica, per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti, in materia di lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali, in favore degli enti territoriali, per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti ed in relazione alla crisi Ucraina, di accoglienza e supporto economico, sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.
Di interesse per le persone con disabilità, è in particolare l’art. 32 che istituisce una “indennità una tantum per pensionati ed altre categorie di soggetti”.
In pratica, in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonchè di trattamenti di accompagnamento alla pensione, l’INPS corrisponderà d’ufficio, con la mensilità di luglio 2022, un’indennità una tantum pari a 200 euro.
Importante è non avere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.
Se si è titolari di trattamenti non gestiti dall’INPS il casellario centrale dei pensionati, individuerà l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è sarà successivamente rimborsato dall’INPS.
Ovviamente, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, saranno esclusi i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
L’indennità una tantum non costituirà reddito ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non sarà cedibile, nè sequestrabile, ne’ pignorabile.
L’Ente erogatore procederà alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvederà alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
Il bonus:
- non spetta ai minori;
- non spetta agli anziani titolari di sola indennità di accompagnamento per cecità o per invalidità civile; in questo caso però, se non titolari di altre prestazioni assistenziali o previdenziali, il bonus viene collegato a queste ultime;
- non spetta ai maggiorenni che siano titolari di sola indennità di accompagnamento e non di pensione qualora superano i limiti reddituali. In questo caso se lavoratori dipendenti il bonus verrà collegato alla retribuzione nella mensilità di luglio.